Accertamenti della sicurezza post contatore

L’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) ha emanato con la delibera 40/2014/R/gas del 6 febbraio 2014 le “Disposizioni in materia di accertamento della sicurezza degli impianti di utenza a gas” in vigore dal 1 luglio 2014, che superano e ridefiniscono i contenuti della delibera 40/04 del 18 marzo 2004 (integrata da successivi provvedimenti) il “Regolamento delle attività di accertamento della sicurezza degli impianti di utenza gas” in vigore sino a tutto il 30/06/2014.

Tale provvedimento si pone come principale obiettivo quello di accertare che l'impianto di utenza gas sia stato eseguito nel rispetto della regola dell'arte e sia mantenuto in stato di sicuro funzionamento nei riguardi della pubblica incolumità.

Con "impianto di utenza" ARERA intende: "il complesso costituito dall'insieme delle tubazioni e dei loro accessori dal punto di consegna del gas agli apparecchi utilizzatori, questi esclusi, dall'installazione e dai collegamenti dei medesimi, dalle predisposizioni edili e/o meccaniche per la ventilazione del locale dove deve essere installato l'apparecchio, dalle predisposizioni edili e/o meccaniche per lo scarico all'esterno dei prodotti della combustione".

Inoltre L’ARERA, non intende modificare la legislazione in tema di sicurezza ma prevede, come azione aggiuntiva, che le società di distribuzione prima di attivare la fornitura di gas verifichino, con proprio personale o con professionisti esterni, che l’impianto del cliente sia dotato della documentazione prevista dal “Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico e del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, 22 gennaio 2008, n. 37” ( di seguito anche DM 37/08), con particolare riguardo ai documenti che costituiscono parte integrante della dichiarazione di conformità. Tale documentazione, che deve essere rilasciata dall’installatore, certifica la corretta esecuzione dell’impianto ed ha l’obbiettivo di garantire la piena sicurezza dell’impianto stesso limitatamente a quanto rilevabile dai documenti.

Ricadono in dette disposizioni:

  • gli impianti di utenza nuovi, a partire dal 1 ottobre 2004;
  • gli impianti di utenza modificati o trasformati, a partire dal 1 luglio 2014.

Per gli impianti di utenza in servizio l’applicazione è invece rimandata a data da definire con successivo atto dell’ARERA.